La sentenza della Corte di Cassazione, emessa dalle Sezioni Unite Civili il 9 settembre 2024, sembra aver chiuso il caso riguardante l’impianto di ossicombustione NewO, situato nell’area industriale tra Bari e Modugno. Ma sarà davvero così?
Questa sentenza ha respinto il ricorso per revocazione presentato dal Comitato “No Inceneritore” contro la decisione del Consiglio di Stato del 2022, che aveva ribaltato il pronunciamento iniziale del TAR di Bari.
Chiariamo che Ambiente è Vita è parte attiva del Coordinamento “No Inceneritore No Newo” che è cosa diversa dal Comitato “No Inceneritore” di cui si parla in questo articolo.
Breve riepilogo della vicenda giudiziaria
La NewO S.p.A. di Foggia aveva presentato, nel 2018, una richiesta alla Regione Puglia per ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto di co-incenerimento di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Questo impianto, secondo il progetto, avrebbe trasformato i rifiuti in ‘perle vetrose‘ (residui vetrificati) e prodotto energia elettrica attraverso il recupero energetico dei rifiuti trattati. L’impianto avrebbe inoltre catturato l’anidride carbonica generata durante il processo di combustione.
Tuttavia, il progetto ha incontrato la forte opposizione di vari comitati, tra cui il Comitato No Inceneritore, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo agli impatti sulla salute pubblica e sull’ambiente, in particolare a causa delle emissioni di sostanze tossiche e del mancato riconoscimento delle perle vetrose come prodotto “end of waste” (cessazione della qualifica di rifiuto).
Le fasi del contenzioso giuridico
- Nel primo grado di giudizio, il TAR di Bari aveva dato ragione al Comitato “No Inceneritore”, evidenziando che la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per le perle vetrose poteva essere concessa solo a livello ministeriale e non dalla Regione Puglia. Il TAR ha infatti sottolineato che, in base all’art. 184-ter del Decreto Legislativo n. 152/2006, la gestione dei rifiuti e la definizione di “end of waste” dovevano essere regolamentate dal Ministero dell’Ambiente e non a livello regionale.
Appello al Consiglio di Stato:
- Successivamente, la NewO S.p.A. ha impugnato la sentenza del TAR di Bari davanti al Consiglio di Stato, che, nel luglio 2022, ha ribaltato la decisione del TAR, affermando che la Regione Puglia aveva agito correttamente nel concedere le autorizzazioni. Il Consiglio di Stato ha sostenuto che, non essendo ancora state definite tutte le disposizioni attuative europee in materia di End of Waste, la normativa nazionale di settore (d.m. 5 febbraio 1998 e d.m. 12 giugno 2002) poteva essere applicata transitoriamente. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che l’art. 14-bis del Decreto Legge n. 101/2019 consente l’applicazione delle norme sul recupero dei rifiuti fino alla pubblicazione dei decreti definitivi.
- Il Comitato barese “No Inceneritore” ha successivamente presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando principalmente tre questioni:
- Competenza End of Waste: La questione principale verteva sul fatto che, secondo il Comitato, la qualificazione dei rifiuti come “end of waste” spetta esclusivamente al Ministero dell’Ambiente, non alla Regione Puglia, in linea con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione Italiana e la Direttiva Europea 2008/98/CE. Questa direttiva stabilisce che la cessazione della qualifica di rifiuto può essere decisa solo in presenza di norme europee o nazionali, e non caso per caso da enti locali.
- Violazione delle Direttive Europee: Il Comitato ha sostenuto che il Consiglio di Stato non ha rispettato correttamente la Direttiva Europea, in particolare il par. 4 dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, che regolamenta l’end of waste. Secondo il Comitato, la sentenza del Consiglio di Stato ha erroneamente attribuito alla Regione Puglia il potere di decidere sulla cessazione della qualifica di rifiuto, quando questo potere, secondo la giurisprudenza europea, dovrebbe spettare solo allo Stato centrale.
- Errori procedurali: Il Comitato ha infine contestato il modo in cui il Consiglio di Stato ha condotto il procedimento, sostenendo che non fosse stato rispettato il giusto riparto di competenze tra le autorità nazionali e regionali.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comitato No Inceneritore. La Corte ha sottolineato che la contestazione verteva su errori di diritto, ossia su “errori in iudicando“, che non rientrano nei limiti della giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno affermato che il Consiglio di Stato ha agito entro i suoi poteri interpretativi e che, sebbene ci possano essere divergenze interpretative, queste non costituiscono un “eccesso di potere giurisdizionale” che possa essere censurato dalla Cassazione.
La Corte ha inoltre confermato che la Regione Puglia ha agito correttamente nell’applicare la normativa nazionale sul recupero dei rifiuti in assenza di decreti definitivi in materia di end of waste, come previsto dall’art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2019.
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Punti critici:
- Competenza del Ministero dell’Ambiente: La Cassazione non ha chiarito in modo definitivo quale sia l’autorità competente per la cessazione della qualifica di rifiuto, lasciando spazio a futuri conflitti interpretativi tra Stato e Regioni.
- Impatto ambientale e sanitario: Le preoccupazioni sollevate dai comitati e dalle amministrazioni locali, in particolare sull’impatto dell’ossicombustione e delle perle vetrose, rimangono valide, ma la sentenza non entra nel merito della valutazione di questi rischi.
La decisione del Consiglio di Stato, confermata dalla Cassazione, si concentra più sull’aspetto procedurale e giuridico che sui potenziali impatti ambientali e sulla salute pubblica, punti cardine della protesta dei comitati e delle comunità locali.
La sentenza della Cassazione chiude un capitolo della lunga saga giudiziaria, ma la battaglia per una gestione sostenibile dei rifiuti e per la tutela dell’ambiente e della salute continua, sia a livello locale che nazionale.
Leggi l'intervista che abbiamo rilasciato alla testata Ambient&Ambienti
[To be continued]