Comunicato stampa del 28 Agosto 2018 in seguito alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato del giudizio contro Fer.Live
L’ottimo lavoro svolto dall’avvocato Rossella Chieffi, nella difesa degli interessi del territorio e della comunità e aver egregiamente rappresentato il nostro comitato, traspare chiaramente dalle righe del provvedimento giurisdizionale di cui riportiamo degli estratti.
Con sentenza n. 5065/2018 del 28/08/2018, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla società Fer.Live.
Lo stesso Consiglio ha rilevato che: “la Provincia non avrebbe mai potuto derogare, ai sensi del citato art. 208, ai divieti di localizzazione dell’impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, previsti dal PRGRS, oltre che la classificazione dell’area come Ambito Territoriale Esteso di tipo C indicata dal PUTT, consentendo la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei metalli da rifiuti con annessa discarica per l’abbancamento di due milioni di mc di rifiuti”.
Il Collegio ha anche rilevato la infondatezza della eccepita inammissibilità dell’intervento ad opponendum del comune di Terlizzi e del comitato “AMBIENTE È VITA” da parte della società Fer.Live.
Nel caso di specie, ha infatti precisato che:
“..l’intervento ad opponendum svolto in grado di appello avverso l’impugnazione diretta contro la sentenza che ha respinto il ricorso di primo grado ha la finalità di contrastare le ragioni della società appellante, originaria ricorrente. Pertanto, non può essere considerato come mezzo a sostegno della stessa, con la conseguenza del necessario accertamento della titolarità di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n 1 e n. 9 del 2015; sez. IV, n. 442/2016 e n. 5596/2017; Ad. Plen. n. 23/2016). È dunque sufficiente che in capo agli interventori vi sia la titolarità di un interesse di fatto, qualificato ai sensi dell’art. 97 c.p.a., connesso con l’oggetto del giudizio (la tutela dell’area di pregio ambientale in cui è localizzata la piattaforma di recupero dei rifiuti posta al confine con il territorio del comune di Terlizzi, a tre chilometri dal borgo di Sovereto e del sito storico dell’antica via Appia Traiana). In sostanza, gli interventi del comune di Terlizzi e del comitato AMBIENTE È VITA a sostegno dell’Amministrazione resistente in primo grado, alla luce dell’ampia formulazione dell’art. 97 c.p.a., debbono ritenersi ammissibili. Né a tale conclusione osta la giurisprudenza – non correttamente richiamata dalla società appellante - che ha ripetutamente affermato come sia invece inammissibile l'intervento da parte del soggetto legittimato alla proposizione del ricorso autonomo poiché ciò sarebbe in contrasto con la regola secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 853/2016). Gli odierni opponenti non sono titolari di una posizione giuridica in qualche modo dipendente da quella dell’appellante, con la conseguenza che per quanto attiene al contenuto delle argomentazioni proposte con l'atto di intervento, laddove, come nel caso di specie, le stesse si presentino estranee al contenuto motivazionale dell'atto gravato, la valutazione del giudice di irrilevanza e/o infondatezza potrebbe incidere ai fini della decisione, ma non determinare la declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento che le contiene (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3605/2016). Quanto ai profili relativi alla legittimazione dei due interventori, va rilevato che non bisogna confondere la legittimazione all’intervento ad opponendum con la legittimazione a proporre ricorso di annullamento: solo in quest’ultimo caso il requisito della c.d. vicinitas assume un rilievo centrale. In ogni caso il comune di Terlizzi è al confine con l’impianto progettato mentre il comitato AMBIENTE È VITA appare organismo esponenziale dell’interesse ambientale (cfr. statuto allegato all’atto di intervento). In particolare, in ordine all’ammissibilità dell’intervento del Comitato (sorto spontaneamente) può essere ricordata la giurisprudenza formatasi al riguardo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 e n. 2 del 2015 n. 9; sez. III, n. 442/2016), che ha precisato come la questione dibattuta debba essere riferibile in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione (nel senso che "la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non nella mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati" – cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015) e come l'interesse tutelato con l'intervento debba essere comune a tutti gli associati”.
Quindi, il Comitato ha correttamente dimostrato il suo interesse per l’ambiente, depositando, in giudizio, lo Statuto.
Il comitato AMBIENTE È VITA appare organismo esponenziale dell’interesse ambientale
Consiglio di Stato
Per questo l’8 settembre 2018 a Borgo Sovereto abbiamo buone ragioni per festeggiare insieme agli amici che ci hanno accompagnato in questa vicenda.